L’art. 88 c.p. stabilisce che “non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d’intendere e volere”. Il successivo articolo 89 prevede poi “chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d’intendere e volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita”. Il vizio di mente è totale (art. 88 c.p.) se al momento della commissione del fatto, l’infermità è tale da escludere del tutto la capacità di di 26 27 intendere e volere. E’ invece parziale (art. 89 c.p.) se la capacità di intendere e volere non è esclusa ma solo diminuita in presenza di un vizio di mente. La pena è esclusa se l’infermità è totale mentre viene diminuita in caso di infermità parziale.